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Documento aggiornato in data martedì 19 luglio 2011 
 

 

Tributi e Scadenze

INFORMATIVA TARES 2013

 

A partire dal 1° gennaio 2013,  la TARSU è sostituita dal Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), come disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011. Con la legge di stabilità, legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono state disciplinate le norme per la prima applicazione del nuovo tributo.

Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il regolamento Comunale, che sarà deliberato entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, disciplinerà i tempi e le modalità di presentazione delle denunce di iscrizione, variazione e cancellazione relative alle unità immobiliari assoggettate a TARES.

La prima scadenza di pagamento, quelle successive, le riduzioni ed i criteri di calcolo, saranno definiti con il medesimo Regolamento comunale.

Si sottolinea che il pagamento della 1° rata della TARES non sarà comunque richiesto prima del mese di Luglio 2013.

Una volta approvato il Regolamento, ne sarà data la massima pubblicità.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tributi del Comune. Tel. 0372 856915 - 856912

 

 

Normativa di Riferimento: Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201

SPECIALE I.M.U.

DOCUMENTI DISPONIBILI:

DELIBERA NOMINA RESPONSABILE IMPOSTA (scarica)

DELIBERA VALORE VENALE AREE EDIFICABILI IMU 2012 (scarica)

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE INAGIBILITA' AI FINI IMU (scarica)

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

CALCOLO IMU ON-LINE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO (vai al sito)

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Il così detto Decreto “Salva Italia” ha introdotto in via sperimentale l’IMU (Imposta Municipale Propria).
Di seguito si elencano le linee essenziali della nuova imposta allo stato attuale della legislazione.

 

Quali soggetti interessa: Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili.

 

Quali immobili riguarda: Fabbricati, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, aree fabbricabili, terreni agricoli.

 

QUALI SONO LE ALIQUOTE STABILITE DAL COMUNE VEDI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 29/06/2012:

Abitazione principale              0,45% 

Fabbricati rurali strumentali    0,20 % 

 

Altri tipi di immobili (seconde abitazioni, ex immobili dati in uso gratuito, immobili locati e non , altri fabbricati, aree edificabili, fabbricati industriali, terreni agricoli)  0,81%

 

DETRAZIONE  per abitazione principale e pertinenze = Euro 200,00 (rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e rapportata al numero dei proprietari occupanti l’immobile in parti uguali  indipendentemente dalla percentuale di proprietà).

Ulteriore detrazione di 50,00 € per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa famiglia, di età non superiore a 26 anni (fino ad un massimo di 4 figli) (La maggiorazione è applicabile per gli anni 2012 e 2013).

 

Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze : Per abitazione principale si intende l’immobile (iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare) nel quale il possessore ed il relativo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

 

Qual è la base imponibile:

Per i Fabbricati la base imponibile è la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:  

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.   

-140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.

- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5.

- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5).

- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

 

Area edificabile: La base imponibile è data dal valore venale dell’area in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Con il versamento a saldo si effettuerà il conguaglio tenuto delle eventuali modifiche legislative.

 

Terreni agricoli: Base imponibile: Reddito domenicale rivalutato del 25 per cento da moltiplicare per 110 (solo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti previdenza agricola) oppure per 135 negli altri casi.

 

Termini di versamento : (D.L. n. 54/2013 del 21/05/2013 Pubblicato sulla G.U. del 22/05/2013)

Sospensione versamento con scadenza 17/06/2013 per:

- Abitazioni principali e relative pertinenze, CON ESCLUSIONE dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 , A/8, A/9.

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

- Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o Enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP.

- Terreni agricoli (non i terreni incolti)

- Fabbricati rurali e strumentali

 

Scadenza posticipata al 16/09/2013 (da verificare)

 

 

PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI:

 SCADENZA DI VERSAMENTO

1^ rata pari al 50% dell'imposta calcolata per l'intero anno 2013, (utilizzando le aliquote deliberate dal Comune con propria deliberazione n. 16 del 29/06/12) entro il 17/06/2013 (il 16 cade in Domenica).

 2^ rata a conguaglio (con aliquote definitive che saranno deliberate dal Comune) entro il 16/12/2013.

 

  

Modalità di pagamento: A mezzo mod. F24.

Codici tributo da inserire nel modello F24: CODICE COMUNE DI OSTIANO: G185

CODICI TRIBUTO:

  3912 “IMU abitazione principale e pertinenze- COMUNE”

  3913 “IMU fabbricati rurali uso strumentale- COMUNE” (DIVERSI DA QUELLI DI CAT. D) 

  3914 “IMU terreni agricoli COMUNE”

 3916 “IMU aree edificabili COMUNE”

  3918 “IMU altri fabbricati COMUNE”

 

SOLO PER GLI IMMOBILI DI CAT. D (immobili ad uso produttivo) ad esclusione dei D/10 strumentali:

  3930 “IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE” (0,5 per mille)

  3925 “IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D -STATO” (7,6 per mille)

 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CAT. D/10: (COMPRESI GLI IMMOBILI DI CAT. "D" STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA PER I QUALI E' PRESENTE L'ANNOTAZIONE DI RURALITA' NEGLI ATTI CATASTALI":

3925 “IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D -STATO" 

 

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

Per tutti quegli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 01/01/2012 il termine è il 30/06/2013.

 

NOVITA’ E DIFFERENZE RISPETTO ALL’ICI - ASPETTI PARTICOLARI

TASSABILITA’ ABITAZIONE PRINCIPALE

 

PER ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l’immobile iscritto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e la sua famiglia dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Nb. Se marito e moglie hanno residenza in 2 immobili diversi potrà essere considerato abitazione principale solo un immobile (normalmente quello dove abita il maggior numero di componenti del nucleo familiare).

Per pertinenza si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (ciò significa che il numero massimo di pertinenze può essere tre se di categorie diverse, se si posseggono 2 C6, solo uno può essere considerato pertinenza)

 

ABITAZIONE PRINCIPALE CONIUGE SEPARATO

L’IMU è dovuta interamente dal coniuge assegnatario della casa anche se non è proprietario .

(prevale ai fini dell’imposta il diritto di abitazione).

 

CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL'ABITAZIONE A GENITORI O FIGLI: PAGAMENTO IMU CON ALIQUOTA 8,10 PER MILLE (altri fabbricati) .

 

FABBRICATI RURALI: la nuova normativa IMU cancella l’esenzione ICI per i fabbricati rurali.

Risultano assoggettati all’IMU, sia ad uso abitativo (abitazione principale: 0,45% altri fabbricati ad uso abitativo: 0,81%) sia ad uso strumentale (aliquota ridotta: 0,2%).

Per i fabbricati rurali non accatastati, il cui obbligo di accatastamento è scaduto il 30.11.12 l'obbligazione tributaria decorre dal 01/01/2012.

 

TERRENI AGRICOLI

Il valore è determinato dal reddito dominicale rivalutato del 25% per 135 (il coefficiente è ridotto a 110 per i coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola). Per i terreni coltivati dai citati soggetti viene inoltre introdotto un sistema a fasce che prevede la tassazione limitatamente alla parte eccedente i € 6.000,00 con le seguenti riduzioni: 70% dell’imposta gravante sulla parte del valore eccedente i 6.000,00 e fino a € 15.500,00; 50% dell’imposta gravante sulla parte del valore eccedente i 15.500,00 e fino a € 25.500,00; 25% dell’imposta gravante sulla parte del valore eccedente i 25.500,00 e fino a € 32.000,00;

 

IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO (di cui al Decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova, ai sensi del D.LGS. N. 42/2004):  prevista una riduzione del 50% della base imponibile.

 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI (risultanti da apposita attestazione rilasciata dall’ufficio Tecnico, o a mezzo autocertificazione (scarica modello) corredata della documentazione prevista) :  riduzione del 50% della base imponibile.

 

E’ possibile effettuare il calcolo dell’imposta I.M.U. al seguente indirizzo web: www.comune.ostiano.cr.it  (oltre che al controllo delle rendite catastali se si conoscono gli estremi catastali), compresa la stampa del mod. F24.

 

Per ulteriori informazioni : tel. 0372 856912  Orario apertura ufficio Tributi: Martedì : 9.00 - 13,00 / Giovedì 9.00 - 13.30 e 14.00 - 16.00 / Sabato 9.00 - 12.30

 

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.)

NORMATIVA VALIDA FINO AL 31/12/2012


Qui di seguito le tariffe previste per il 2012 per la tassa rifiuti.

 

DELIBERA TARIFFE 2012 (scarica)

 

Codice Tariffa

Descrizione

tariffa 2012

Abitazione e autorimesse private

1,30

Studi  professionali, commerciali, assicurazioni 

3,95

B1 

Banche

4,63

Uffici pubblici 

2,81

Negozi alimentari e locali accessori

3,89

D1 

Negozi non  alimentari e locali accessori

2,95

D2 

Negozi ortofrutticoli , di fiorie, e accessori

4,04

Stabilimenti Industriali , attività artigianali, commerciali, di servizi

2,54

E1 

Depositi di materiale e attrezzature di stabilimenti e attività

0,41

Autorimesse pubbliche, teatri, cinematografi, istituti o collettività, alberghi, sale da ballo 

2,86

F1 

Trattorie, ristoranti, pizzerie, bar e gelaterie

4,14

Ospedali, case di cura e simili, (per rifiuti assimilati)

1,85

Istituzioni religiose, politico-sindacali, sportive, caserme, scuole di ogni ordine e grado 

0,33

I1

Aree scoperte destinate a distributori di carburanti

2,97

I2 

Aree scoperte destinate a sale da ballo con riduzione 50% per uso stagionale 

1,84

I3

Aree scoperte per ambulante genere non alimentare

2,98

I4

Aree scoperte per ambulanti genere alimentare

3,91

I5 

Aree scoperte per att. sport. e ricreative con riduzione 50% per uso stagionale

1,69

I6

Altre aree scoperte private non comprese nelle cat. precedenti e che non costituiscono accessori o pertinenza dei locali assogg. a tassa, ove si possono produrre rifiuti

2,54

 

 

 

Le denunce, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs.vo n. 507/1993 devono essere presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio della occupazione o detrazione dei locali ed aree tassabili siti nel territorio.
La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio Tributi del Comune e disponibili qui di seguito.  La medesima ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
Si precisa inoltre che le riduzioni dell'importo della tariffa hanno decorrenza a partire dal 01 gennaio successivo a quello di presentazione della richiesta.

Qui di seguito una lista di moduli per la denuncia o la richiesta di riduzioni. Possono essere scaricate in formato pdf e leggibili con Acrobat Reader, scaricabile gratuitamente con questo linkIcona PDF.


- Denuncia di occupazione di superfici ad uso abitativo e/o non abitativo (formato PDF

- Denuncia di cessazione (formato PDF)

- Richiesta di rimborso (formato PDF)

- Richiesta di sgravio (formato PDF)

- Richiesta di annullamento/rettifica in autotutela di atto illegittimo/infondato (formato PDF)
- Richiesta riduzione tassa per uso stagionale inferiore a 180 giorni (o abitazione tenuta a disposizione) (formato PDF)
- Richiesta riduzione tassa per residenza estera (formato PDF)
- Richiesta riduzione tassa per unico occupante (formato PDF)
- Richiesta riduzione tassa perché agricoltore (formato PDF)

 

Si ricorda inoltre che per la determinazione dell'imposta da versare con riferimento all'anno solare è necessario moltiplicare i metri tassabili per la tariffa di cui all'elenco sopraindicato. Al risultato è necessario aggiungere l'addizionale Ex ECA fissata nella misura del 10% nonchè l'addizionale Provinciale, che per l'anno 2012 è del 5%.


Addizionale IRPEF

L'addizionale IRPEF del Comune di Ostiano è fissata per l'anno 2011 - 2012 - 2013 allo 0,5% con un limite di reddito imponibile IRPEF pari a € 7.500,00.

 


L'Addizionale Irpef del Comune di Ostiano è fissata per il 2010 allo 0,5% con un limite di reddito imponibile IRPEF pari a € 7.500,00.

 

L'addizionale IRPEF del Comune di Ostiano è fissata per l'anno 2009 allo 0,5% con un limite di reddito imponibile IRPEF pari a € 7.500,00.

 

L'addizionale IRPEF del Comune di Ostiano è fissata per l'anno 2008 allo 0,5% con un limite di reddito imponibile IRPEF pari a € 7.500,00.


 L'addizionale IRPEF del Comune di Ostiano è fissata per l'anno 2007 allo 0,5% con un limite di reddito imponibile IRPEF pari a € 7.500,00.

 

ICI (Imposta Comunale sugli immobili) - FINO AL 31/12/2011

 

CHI DEVE PAGARE L’ICI

L'Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

LA DICHIARAZIONE

 

SCARICA IL MODELLO (formato PDF)

 

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione Ici eve essere presentata quando le modificazioni soggettive ed oggettive comportano una riduzione dell'imposta e nei casi in cui il Comune non può acquisire dalla banca-dati catastale le informazioni necessarie per la determinazione dello stesso tributo comunale.
In altri termini, non deve essere presentata la dichiarzione Ici quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) che i notai utilizzano dal 15 giugno 2004 per effettuare la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Non si deve inoltre presentare la dichiarazione Ici per gli atti notarili formati o autenticati a decorrere dal 1° giugno 2007 relativi ad immobili ubicati nei comuni in cui vige il sistema del libro fondiario, di cui al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
Va ricordato, infine, che la dichiarazione deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le modificazioni soggettive ed oggettive relative alla determinazione dell'imposta comunale sugli immobili.
Si sottolinea che possono essere consultati gratuitamente i dati catastali relativi agli immobili, seguendo le modalità di accesso indicate sul sito http://www.agenziaterritorio.it.

Dichiarazione Ici 2011 - Nel sottostante elenco sono indicate le principali situazioni verificatesi nel corso dell'anno 2010 per cui è obbligatorio presentare la dichiarazione.


1) Immobili che godono di riduzioni dell'imposta

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati;
  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale. Rientrano in tale tipologia le aree fabbricabili possedute e condotte dai predetti soggetti.
    Le riduzioni vanno dichiarate sia per l'acquisto che per la perdita del relativo diritto.


2) Immobili oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).


3) Casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria (esempio l'indicazione dell'abitazione principale e della relativa pertinenza)


Anche per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.

COME SI CALCOLA L’ICI

  • Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
  1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  2. per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
  3. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  4. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
  • Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.
  • Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
  • Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.
  • L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.
  • Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari a causa di cambiamenti relativi al soggetto che è obbligato a pagare l'ICI o relativi alla destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, allo scopo di determinare l'imposta, può essere utile consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.

 

 

LE  ALIQUOTE

Il Comune di Ostiano informa che per l’anno 2011 sono state confermate le aliquote ICI vigenti nell’anno 2010 approvate con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2011, così come di seguito:

  • 5,5 per mille in favore delle:

-  unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo appartenente alle categorie A1, A8 e A9;

-  unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizioni che non risultino locate;

 

 -  6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari

 

DETRAZIONE:

  • Euro 103,29 per l’abitazione principale e sue pertinenze , fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento.
  • Deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare è effettivamente utilizzata come abitazione principale (Risoluzione n.1/pdf del 31/01/2008) e in parti uguali in base al numero degli occupanti l’abitazione principale.

 ABITAZIONE PRINCIPALE

PER “ABITAZIONE PRINCIPALE” DEVE INTENDERSI:

-  Quella nella quale IL CONTRIBUENTE che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale

E I SUOI FAMILIARI  hanno la dimora abituale,  che si identifica, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica.

 

NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA ABITAZIONE PRINCIPALE:

-  L’abitazione dove dimorino solo i famigliari del proprietario e non anche egli stesso ;

-  L’abitazione di proprietà di un soggetto che abiti, anche in locazione, in un altro appartamento.

 

 

 

ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA E SUE PERTINENZE:

 

Con Decreto Legge n. 93/2008 pubblicato nella G.U. n. 124 del 28 maggio 2008, è stata disposta l’abolizione dell’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8-A9.

Sono altresì esclusi dall’imposta comunale sugli immobili le  PERTINENZE e più precisamente il garage o box o posto auto o cantina purchè dichiarate come tali dal contribuente in sede di dichiarazione ICI , e per le quali il contribuente assolva il pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti Soldi Urbani.

L’esenzione per l’abitazione principale opera anche nei confronti dei soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale, a condizione che gli stessi non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale.

 

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Non è riconosciuta l’esenzione dall’imposta alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Per le stesse continua ad essere riconosciuta la sola detrazione di base di cui all’art. 8 comma 2, del D.Lgs.vo 504/92 a condizione che non risultino locate.

 

VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI:

Per i fabbricati la base imponibile è così determinata:

Fabbricati di categoria catastale A, C (escluse A/10 e C/1): rendita catastale , definitiva o presunta moltiplicata per 100, aumentata del 5%.

Fabbricati di categoria catastale B : rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 140;

Fabbricati di categoria A/10: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 50, aumentata del 5%;

Fabbricati di categoria C/1: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 34, aumentata del 5%;

Fabbricati di categoria D: rendita catastale, definitiva (o presunta solo se l’immobile non appartiene ad un’impresa), moltiplicata per 50, aumentata del 5%.

Se al fabbricato non è mai stata attribuita una rendita ed  è posseduto interamente da un’impresa e distintamente contabilizzato, il valore è dato dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti annualmente fissati con decreto ministeriale.

Per le Aree Fabbricabili il valore venale è quello in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione.

Il D.L. 203/2005 ha definitivamente chiarito che un’area è considerata fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio sulla base dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, confermato, altresì, dall’art. 36, comma 2, del D.L 4 luglio 2006, n. 223, di conversione in legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

 

 

I FABBRICATI DI CATEGORIA E:

Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, non possono essere più compresi gli immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddittuale. Detti immobili non possono più essere accatastati nella categoria E, ma abbisognano di apposita variazione catastale per essere collocati in una diversa categoria e assoggettati all’applicazione dell’imposta.

 

I TERRENI AGRICOLI:

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

 

COME E QUANDO SI PAGA

L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:

  1. la prima rata (acconto) - da pagare tra il 1° e il 16 giugno - è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
  2. la seconda rata - da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.

È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.

 

VERSAMENTI:

Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o nelle banche convenzionate con lo stesso concessionario, purché il Comune non abbia disposto diversamente.

Si avverte che non si fa luogo al versamento se l’imposta è uguale o inferiore a Euro 12,00.

 

MODALITA' DI VERSAMENTO:

 

BOLLETTINO DI C/C POSTALE: N. 88664602 Intestato a EQUITALIA NORD SPA - Via F.Filzi - 26100 Cremona

 

MOD. F.24 (Scarica il PDF)

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali dell'1,5% annuo (mentre dal primo gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 erano dell'1%) calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali dell'1,5% annuo (dal primo gennaio 2011), calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.

Per i ritardi fino a 14 giorni dalla scadenza del termine, ai sensi del disposto del comma 31 dell'art. 23 del D.L. 98/2011 (Convertito in legge 111/2011) , è applicato il RAVVEDIMENTO SPRINT, che prevede un'ulteriore riduzione della sanzione pari allo 0,20% dell'ammontare del tributo, per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo.

 

Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale, dove andrà barrata la casella "Ravvedimento" (CCP N. 12924262 - Intestato a COMUNE DI OSTIANO - SERVIZIO TESORERIA)

 

Esempio di ravvedimento:

Il contribuente ha dimenticato di versare l’imposta ICI in acconto, in scadenza il 16 Giugno 2011 , di 200€ e si accorge della dimenticanza il 18 Giugno 2011. Se il nostro contribuente decide di pagare il 18 Giugno dovrà versare:

  • L’imposta ICI di  € 200,00;

  • gli interessi che decorrono dal 16 Giugno al 18 Giugno. Quindi: 200 x 2 x 1,5 / 36500= 0,02;

  • la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Quindi: 200,00 x (0,2 x2)/100 = 0,80 €.

Tot. Da versare = E 200,00 + 0,02 + 0,80 = 200,82 arrotondato a 201,00

Se si fosse applicato il ravvedimento breve la sanzione sarebbe stata di € 6,00 (3% di 200,00).

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CALCOLA IL RAVVEDIMENTO (modello xls)

 

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL’ESTERO

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto.

Secondo il ministero dell'Economia e delle Finanze, il regime di esenzione non riguarda le unità immobiliari urbane possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (risoluzione n. 12/Df del 5 giugno 2008, paragrafo 6; risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009).

I RIMBORSI

Con il comma 173, art. 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 viene abrogato l'articolo 13 del Dlgs 504/1992. Di conseguenza, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni (non più 3) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a rendere esigibile il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (comma 164).
Sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal comma 165, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (se l'errore non è imputabile al contribuente)

Nel caso in cui l'errore sia da imputare al contribuente, il rimborso spetta dalla data della domanda.
 

 

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA

L’Ufficio Tributi del Comune di Ostiano, è aperto al pubblico durante il seguente orario: Martedì dalle 9.00 alle 13.00; Giovedì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00; Sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Per informazioni contattare i numeri di Tel: 0372 856915 oppure  0372 856912  fax: 0372 84049  email: info@comuneostiano.it

Sito internet: www.comune.ostiano.cr.it  Sul sito: http//portale.webifel.it è possibile consultare le aliquote deliberate da tutti i comuni d’italia.

 

 

ALIQUOTE -DETRAZIONI - VALORE VENALE AREE FABBRICABILI - ANNO 2006


ALIQUOTA UNICA PER
Terreni, fabbricati e aree Fabbricabili 6,5 per mille


DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE : 150,00

 

ALIQUOTE - DETRAZIONI - VALORE VENALE AREE FABBRICABILI - ANNO 2007


ALIQUOTA UNICA PER
Terreni, fabbricati e aree Fabbricabili 6,5 per mille


DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 150,00 

 

ALIQUOTE - DETRAZIONI - VALORE VENALE AREE FABBRICABILI - ANNO 2008


ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  iscritte in catasto nelle categorie A1, A8 e A9 5,5 per mille - Detrazione per abitazione principale 103,29

 

Altri fabbricati, Terreni agricoli, e aree fabbricabili 6,5 per mille


 

ALIQUOTE - DETRAZIONI - VALORE VENALE AREE FABBRICABILI - ANNO 2009
ALIQUOTA PER  Altri fabbricati, Terreni agricoli, Aree Fabbricabili : 6,5 per mille

ALIQUOTA PER Abitazioni Principali iscritte in catasto nella cat. A1, A8, A9 e fabbricati posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero (a condizione che non siano locate): 5,5 per mille - detrazione per abitazione principale 103,29 euro.


 

ALIQUOTE - DETRAZIONI - VALORE VENALE AREE FABBRICABILI - ANNO 2010

ALIQUOTA PER  Altri fabbricati, Terreni agricoli, Aree Fabbricabili : 6,5 per mille

ALIQUOTA PER Abitazioni Principali iscritte in catasto nella cat. A1, A8, A9 e fabbricati posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero (a condizioni che non siano locate): 5,5 per mille - detrazione per abitazione principale 103,29 euro

 

ALIQUOTE - DETRAZIONI - VALORE VENALE AREE FABBRICABILI - ANNO 2011

ALIQUOTA PER  Altri fabbricati, Terreni agricoli, Aree Fabbricabili : 6,5 per mille

ALIQUOTA PER Abitazioni Principali iscritte in catasto nella cat. A1, A8, A9 e fabbricati posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero (a condizioni che non siano locate): 5,5 per mille - detrazione per abitazione principale 103,29 euro.

DELIBERA VALORE AREE FABBRICABILI ANNO 2011 (scarica)

 

 


 


 
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