BONUS NUOVI NATI:

È un contributo di sostegno al reddito introdotto dall’art. 1 comma 206 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a favore dei genitori, per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno.

Data:

22 Aprile 2025

Tempo di lettura:

1 min


Descrizione

Bonus nuovi nati

Il servizio permette di presentare la domanda per il Bonus nuovi nati, che prevede un contributo per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, per genitori con i requisiti richiesti

Rivolto a: Genitori

Cos'è

È un contributo di sostegno al reddito introdotto dall’art. 1 comma 206 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a favore dei genitori, per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno.

A chi è rivolto

Il contributo è riconosciuto a favore del genitore di un minore nato, in affido preadottivo o adottato dal 1° gennaio 2025, con un valore ISEE per prestazioni ai minorenni non superiore ai 40mila euro.

Nel calcolo del valore ISEE non si tiene conto degli importi erogati per l’Assegno unico e universale (AUU).

Come funziona

QUANTO SPETTA

Il bonus consiste in un importo di 1.000 euro una tantum.

Domanda

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di nascita, ovvero dalla data di ingresso in famiglia del minore.

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025 gli interessati possono presentare la domanda entro il 22 settembre 2025.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata cliccando, in questa pagina, su “Utilizza il servizio”, https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.bonus-nuovi-nati.html

oppure tramite Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli Istituti di patronato.

In caso di più figli è necessario presentare una domanda per ogni figlio.

Altre informazioni

L’Istituto, con la circolare INPS 14 aprile 2025, n. 76 illustra il contributo specificando:

  • i requisiti di accesso;
  • la presentazione e la gestione delle domande;
  • l’importo;
  • il pagamento;
  • il trattamento fiscale del contributo.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è quello stabilito dalla legge n. 241 del 1990: 30 giorni

16025_Circolare-numero-76-del-14-04-2025

.

Ultimo aggiornamento: 03/09/2025, 14:16

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