Descrizione
INFORMATIVA:
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con delibera n. 397/2025/R/rif ha definito un nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR 3) che aggiorna le regole per la determinazione delle entrate tariffarie da applicarsi per il periodo regolatorio 2026-2029.
Per il calcolo della TARI si distinguono due macrocategorie di utenze ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158:
- utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze (differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare);
- utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere (suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti).
A loro volta, ciascuna delle macrocategorie sono assoggettate a tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:
- Una quota fissa determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare ai costi sostenuti per il servizio di raccolta rifiuti, comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti ed è rapportata alle superfici degli immobili soggetti a tassazione;
- Una quota variabile rapportata all’entità dei costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti:
- Per le UTENZE DOMESTICHE è calcolata sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare;
- Per le UTENZE NON DOMESTICHE è determinata in base ai coefficienti di potenziale produzione di rifiuti relativi alla categoria di appartenenza rapportati alla superficie.
L’importo della Tassa viene poi maggiorato del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione ed igiene ambientale TEFA , ai sensi del D.Lgs.vo 30/12/1992 n. 504 art. 19, pari al 5% della tariffa.
Sulla TARI non è applicata l’IVA. Anche per l’anno 2026 si confermano le componenti perequative unitarie, stabilite da ARERA con deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023, quantificate come segue:
€.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti ed €.1,50 euro/utenza per la componente UR2, a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
Si evidenzia che ARERA, con delibera 355/2025/R/RIF ha dato attuazione al bonus sociale rifiuti definendo le modalità applicative, insieme al Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR). Il provvedimento attua l'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, per il riconoscimento dello sconto automatico del 25% agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, con l’introduzione della nuova componente perequativa UR3 (Bonus sociale rifiuti) che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Il Bonus sociale rifiuti si rivolge agli utenti domestici che versano in documentate condizioni di disagio economico-sociale. e viene riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dei requisiti necessari con un ISEE valido (condivisione delle informazioni tra ARERA, INPS e Comuni). I requisiti di accesso sono:
- Isee non superiore alla soglia di € 9.530,00
- soglia elevata a € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.
Anche per l’anno 2026 è stata confermata l’applicazione della componente UR3 pari ad € 6,00/utenza a copertura del Bonus Sociale Rifiuti.
In attesa dell’approvazione del Piano Finanziario TARI 2026 (entro il 31 Luglio 2026) e della determinazione delle tariffe TARI per l’anno in corso da parte del Consiglio Comunale si è provveduto ad emettere il presente avviso per il pagamento dell’ACCONTO TARI ANNO 2026, costituito da n. 2 rate di acconto pari al 35% (ciascuna) dell’imposta annua, calcolate con le tariffe anno 2025, (come approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 28/04/2025) aventi le seguenti scadenze:
1° rata in acconto – scadenza 30/06/2026
2° rata in acconto – scadenza 31/08/2026
L’importo della prima rata è comprensivo del BONUS SOCIALE RIFIUTI 2025 per gli aventi diritto (calcolato sulla TARI 2025)
INFORMATIVA BONUS SOCIALE RIFIUTI:
Il Bonus sociale rifiuti è una misura di agevolazione, introdotta dall’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e regolata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che consiste in una riduzione del 25% della Tassa sui Rifiuti riconosciuta ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico. Per accedere al beneficio non è richiesta la presentazione di alcuna istanza da parte dei cittadini, occorre semplicemente presentare all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE. ANCI, tramite il portale SGAte, trasmetterà direttamente ai Comuni i dati relativi agli ISEE validi, permettendo l’individuazione automatica dei beneficiari. Ogni anno quindi il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere il bonus.
Per l’applicazione del Bonus sociale rifiuti, con riferimento all’anno 2025, è necessario avere un ISEE valido con un importo massimo di 9.530 euro, oppure fino a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
Dal 1° gennaio 2026, la soglia minima per ottenere automaticamente il Bonus è di 9.796 euro, resta invariata a 20.000 euro quella per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (delibera ARERA 2/2026/R/com).
CARATTERISTICHE DEL BONUS RIFIUTI
- Viene riconosciuto una volta all’anno
• Il bonus sociale rifiuti, pari al 25% della TARI (al lordo delle componenti perequative), verrà applicato in automatico sull’acconto TARI di ogni anno successivo e sarà calcolato sull’importo del tributo dovuto dell’anno precedente. Il bonus sociale per l’anno 2025 verrà, pertanto, applicato in automatico sull’acconto TARI 2026.
ATTENZIONE: se i cittadini presentano la DSU dopo il 20 dicembre e ricevono quindi l’attestazione ISEE a gennaio dell’anno successivo, il bonus rifiuti verrà corrisposto l’anno seguente a quello di rilascio dell’attestazione ISEE. Quindi, per esempio, se si presenta la DSU il 22 dicembre 2025 e si ottiene l’attestazione ISEE (entro la soglia di 9.530 euro o 20.000 euro per famiglie con quattro figli a carico) il 3 gennaio 2026, lo sconto verrà applicato nel 2027.
REQUISITI PER OTTENERE IL BONUS
Il cittadino o il nucleo familiare ha diritto al bonus se l’utenza TARI:
• è un’utenza ad uso domestico
• deve essere intestata a uno dei componenti il nucleo ISEE.
• qualora il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze TARI (cioè possieda più unità immobiliari), l’agevolazione viene applicata solo all’unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU.
ATTENZIONE: considerando che l’introduzione del nuovo bonus sociale lascia salva la facoltà del Comune di riconoscere agevolazioni ai nuclei familiari in situazione di disagio economico ai sensi dell’art. 1, comma 660 della L. 147/2013, si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende continuare a garantire agli aventi diritto la medesima agevolazione complessivamente già riconosciuta ai sensi dell’articolo 21 del vigente Regolamento TARI
Il Bonus sociale sui rifiuti è finanziato dalla componente perequativa UR3, introdotta da ARERA (Delibera 133/2025/R/RIF) e operativa dal 1° gennaio 2025, che si applica alla generalità delle utenze domestiche e non domestiche.
Le modalità di applicazione del Bonus sociale sono state affidate ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) che ha avviato il procedimento per l’attuazione del “bonus sociale rifiuti” con la deliberazione n. 133/R/Rif del 1° aprile 2025, pubblicata il 3 aprile 2025 e successivamente ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR) allegato alla deliberazione n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025.
SCADENZE ACCONTO TARI 2026 UTENZE DOMESTICHE
Ai fini del riconoscimento e dell’erogazione del bonus sociale rifiuti entro i termini stabiliti da ARERA, per l’annualità 2026, le scadenze dell’acconto TARI, approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 06/05/2026 sono le seguenti:
• 1^ acconto 30 giugno 2026 (comprensivo del Bonus Sociale Rifiuti per gli aventi diritto);
• 2^ rata acconto 31 agosto 2026;
Il pagamento potrà essere effettuato tramite il modello F24 precompilato, pagabile presso qualsiasi Ufficio Postale o Istituto Bancario.
L’importo dovuto in acconto è pari al 70% del dovuto applicando le tariffe in vigore per l’ anno 2025 (approvate con deliberazione consiliare nr.12 del 28/04/2025) e commisurato al periodo di effettivo utilizzo per l’anno 2026, oltre il tributo provinciale del 5% e quote perequative UR1 – UR2 e UR3. Si informano gli utenti che il pagamento dell’acconto sarà scomputato dal totale dovuto per l’anno 2026 che sarà oggetto di successiva richiesta a seguito dell’approvazione delle tariffe per l’anno 2026 da determinarsi dopo l’approvazione del P.E.F. (ENTRO IL MESE DI OTTOBRE 2026)
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