I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una precisa prescrizione della Costituzione che, all'art. 102, terzo comma, recita: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia”. Pertanto ogni due anni, negli anni dispari, l'Ufficio elettorale ha il compito di formare gli elenchi delle iscrizioni e delle cancellazioni, per coloro che hanno perduto i requisiti, e di trasmetterli al Tribunale che aggiorna gli Albi in suo possesso. Il Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti agli Albi i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati dal Tribunale mediante apposita notifica per i colloqui di valutazione. Se valutati idonei non possono rifiutare l'incarico se non per gravi motivi.
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